Differenza tra le diverse tipologie di Accesso
Per accesso civico semplice si intende l’accesso ai dati e documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare. L’accesso civico rimane, quindi, circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione (per finalità di trasparenza) e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi stessi imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza
Per accesso civico generalizzato si intende l’accesso che consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare. Si configura, quindi, come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni
Per accesso ai documenti amministrativi si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi disciplinato dal capo V (artt. 22 e ss.) della legge 241/1990. La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso documentale ex lege 241, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». La legge 241/90 esclude, quindi, perentoriamente, l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione ad un controllo generalizzato (a differenza dell’accesso civico, in particolare quello generalizzato, che è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”)
Per accesso ai dati personali si intende l’accesso di cui all’art. 15 del Regolamento Europeo 679/2016. Il diritto di accesso ivi disciplinato costituisce una declinazione del medesimo diritto conoscitivo garantito con l’informativa, e viene attuato ad iniziativa dell’interessato. Tale diritto ha un rilievo di rango costituzionale, essendo previsto espressamente all’art. 8.2 della Carta UE, ed è esercitato esclusivamente nei confronti del titolare del trattamento e delle persone da lui autorizzate al trattamento. Si sostanzia nel diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali ed, in tal caso, di accedere a tali dati personali. Essendo declinazione della stessa tutela di cui è espressione anche il diritto all’informativa, il diritto di accesso ha necessariamente un oggetto di medesima estensione, in applicazione del principio di trasparenza.

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